Descrizione

  • Che cos’è


  • Si tratta di un contributo a favore delle famiglie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno presenti nel nucleo familiare almeno tre figli minori di età.
    È concesso dal Comune di residenza ma erogato dall’INPS.

    • Chi può fare la richiesta


    • Si può presentare la domanda per tutti gli anni, o per parti di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori.
      Possono richiedere l’assegno (nel proprio Comune di residenza): - uno dei genitori, il quale deve essere cittadino italiano o comunitario oppure in possesso di Carta di Soggiorno oppure di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
      - il tutore del genitore (se il genitore è interdetto);
      - i genitori di minori definitivamente adottati
      - i genitori che hanno riconosciuto i minori.
      Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.
      L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

      • Decorrenza e cessazione del diritto


      • Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si sia verificato successivamente (in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato).
        Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

        • Documenti da presentare


        • Apposito modulo predisposto dal proprio Comune di residenza.

          • Limiti di reddito


          • Per l'anno 2013, un nucleo familiare composto da 5 persone deve avere un indicatore I.S.E. non superiore ad € 25.108,71.

            • Importo dell'assegno


            • Per le richieste relative all’anno 2013 l’assegno è erogato con un importo pari a € 139,49 mensili, per un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità (complessivi € 1.813,37).

              • Pagamento dell'assegno


              • Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, lo comunica a chi ha presentato la richiesta e, in caso di concessione, trasmette all’Inps i dati necessari.
                L’Inps paga, secondo la modalità di pagamento scelta dal richiedente, con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

                • Quando si presentano le richieste


                • Le richieste relative all’anno 2013 devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014.

                  • Dove si presentano le richieste


                  • Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Busca, via Cavour n. 28.

                    • Informazioni


                    • Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Busca, via Cavour n. 28.
                      Telefono: 0171–948626.
                      e.mail: segreteria@comune.busca.cn.it

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Segreteria

Via Cavour 28 - 12022 Busca (CN)

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E-mail: segreteria@comune.busca.cn.it

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