Descrizione

CHE COS'E' IL NUMERO CIVICO

E’ il numero che serve ad identificare le porte e gli accessi dell’area di circolazione all’interno del fabbricato.
La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.. Direttamente quando l'accesso al fabbricato o al manufatto si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre invece su cortili o corti.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (progressione numerica).

La numerazione civica deve essere applicata agli accessi esterni che immettono in abitazioni, esercizi, garage, cantine, depositi, magazzini, cabine Enel o altri manufatti di servizio, ecc. non escluse le grotte, le baracche e simili adibite ad abitazioni.

NORMATIVA
L. 24-12-1954 n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.

Art. 10. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 . I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30-5-1989 n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.

Art. 42. Numerazione civica.
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43. Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

PROCEDURA OPERATIVA
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il Proprietario si deve presentare in comune per compilare l’apposita istanza di attribuzione del numero civico, sia per civile abitazione che per fabbricato destinato ad altro uso. L’istanza di attribuzione del numero civico deve essere presentata anche per fabbricati già esistenti, che per concessione od autorizzazione, hanno subito modifiche agli accessi o alle aperture sulle aree di circolazione.
Una volta ottenuto il numero civico il proprietario deve acquisire la targhetta (anche presso l’esercizio convenzionato col comune) e procedere alla sua apposizione.

SCELTA DEL MODELLO DI TARGHETTA PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA
Nel centro storico: deve essere conforme a quanto stabilito dalla Giunta comunale.

Nel resto del territorio: libera purchè chiaramente leggibile.

Richiesta targa numero civico:

Contatti

Ufficio Demografico

Via Cavour 28 - 12022 Busca (CN)

Telefono: 0171948606

E-mail: demografici@comune.busca.cn.it

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