Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana alla votazione del Consiglio comunale

Dettagli della notizia

Si disciplina la  quiete pubblica e privata, l’occupazione di aree e spazi pubblici, la protezione degli animali e molti aspetti della convivenza civile. Il ringraziamento ai Vigili da parte del Sindaco

Data:

23 Dicembre 2015

Tempo di lettura:

14 min

Il Regolamento della Polizia Urbana di Busca che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare mercoledì  è destinato ad incidere sui comportamenti  e la vita quotidiana di tutti i cittadini
Il Regolamento della Polizia Urbana di Busca che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare mercoledì è destinato ad incidere sui comportamenti e la vita quotidiana di tutti i cittadini

Il Regolamento della Polizia Urbana di Busca che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare oggi prossimo è destinato ad incidere sui comportamenti  e la vita quotidiana di tutti i cittadini. Se si pensa che il precedente documento risaliva agli Anni Trenta del secolo scorso, il Comando è stato chiamato ad un’opera quanto mai necessaria di svecchiamento. Un obiettivo centrato, perché i 61 articoli che lo compongono  toccano molti gli aspetti della vita contemporanea, con lo scopo di disciplinare il buon comportamento dei cittadini e promuovere al massimo la loro civile convivenza, la loro sicurezza è anche il godimento dei beni comuni, a tutela dell’ambiente. In Regolamento recepisce e in gran parte e aggiorna le tante Ordinanze comunali emesse negli anni, in varie circostanze ed ambiti.

 

“L’impegno – tiene a sottolineare il sindaco, Marco Gallo - è tanto più meritorio in quanto è stato portato a termine in una situazione particolare della Polizia municipale, che dallo scorso marzo è costretta a lavorare sotto organico, con un Comandante a tempo molto ridotto, per via delle complicanze burocratiche che hanno impedito fino ad oggi la copertura a tempo pieno nel ruolo. Ringrazio, perciò, particolarmente il Comandante Adriano Vairoletti, che svolge la sua funzione insieme con il mandato principale al Comune di Centallo,   e i suoi quattro collaboratori, Silvio Einaudi, Fausto Masia, Oreste Uberto e Mario Regis, non soltanto per il nuovo Regolamento, ma anche per tutto quanto hanno fatto in questi mesi, essendo riusciti a mantenere lo stesso standard di qualità del lavoro precedente ed anche per la disponibilità al rinnovamento, con la recente adozione del nuovo metodo di accertamento sulla circolazione dei veicoli”.

 

Il Regolamento

 

Il Regolamento disciplina la  quiete pubblica e privata, l’occupazione di aree e spazi pubblici, la protezione e la tutela degli animali e attività varie. Per ogni violazione sono specificate le entità delle  sanzioni, che potranno essere aggiornate con delibera della Giunta comunale. Se si causa un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento da parte  del responsabile o di chi ne esercita la potestà. E’ previsto anche che l’obbligo alla corresponsione della sanzione possa essere sostituito con la prestazione di servizi socialmente utili.

 

Comportamenti vietati

Lungo l’elenco dei comportamenti vietati, tutti quelli che il buon senso consiglia, ma che qui sono scritti in modo inequivocabile. Ne citiamo alcuni ad esempio: manomettere o danneggiare il suolo pubblico, imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati, gettare nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere, arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, nonché legarsi o incatenarsi ad essi, affiggere etichette o striscioni adesivi su beni pubblici o privati senza autorizzazione, utilizzare le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi ha più di 12 anni è più alto di 150 cm, immergersi nelle fontane,  sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ostruendo le soglie degli ingressi; spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico atti offensivi per la morale ed il buon costume o esporre cose contrari al pubblico decoro, soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento, in occasione di manifestazioni pubbliche, quali il Carnevale, è vietata la vendita di bombolette spray che rilascino schiuma, rimanendo consentita la vendita di bombolette che rilascino prodotti a “filo continuo” tipo “stelle filanti”, depositare nelle aree pubbliche senza preventiva concessione di suolo pubblico opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe, introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per dormire o compiere atti contrari al decoro. Ed inoltre: utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali,  collocare su finestre, balconi, terrazzi o comunque verso l’esterno qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; innaffiare i vasi collocati all’esterno procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

 

Contro la prostituzione

E’ vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale con la  sosta del veicolo per  chiedere prestazioni sessuali o informazioni a persona che esercita la prostituzione o farla salire o scendere dal veicolo: la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da  80 a 400 euro.

 

Gli obblighi

I titolari di pubblici esercizi devono posizionare contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta all’ingresso della propria attività  e di curare la pulizia di tutti gli spazi esterni nel raggio di almeno 20 metri dagli ingressi del locale per i locali di somministrazione e di 5 metri per gli altri esercizi. E’ inoltre obbligatorio per gli esercenti di provvedere alla pulizia del tratto di suolo antistante il proprio esercizio commerciale.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico: la sanzione amministrativa in questo caso va da 50 a 300 euro con l’obbligo della pulizia del luogo sporcato.

 

L’articolo 18 si occupa della manutenzione degli edifici privati e tra l’altro prevede la decorosa manutenzione e la pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, comprese le relative targhe dei numeri civici, la pulizia e lo spurgo di fosse biologiche e simili, la collaborazione con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente gli immobili, l’incanalamento delle acque piovane.

 

 

L’articolo 20 parla dello sgombero neve e ghiaccio cui devono provvedere gli utilizzatori privati  degli edifici sui tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso, così come alla rimozione dei ghiaccioli blocchi di neve sulle sporgenze. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. Fino a 300 euro l’importo delle sanzioni.

All’articolo 20  disciplina le luminarie, addobbi, festoni: per posizionarli occorre presentare una richiesta in Comune, se posti trasversalmente alla carreggiata devono essere  collocati ad altezza di almeno 5,10 metri.

 

 

Si prosegue con le disposizioni per le  operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte  all’aperto senza l’uso di impianti idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente.

 

 

Nella seconda sezione del Regolamento ci sono le disposizioni particolari per la salvaguardia del verde con tre articoli espressamente dedicati: Aree verdi e giardini pubblici (dove sono vietati tutti gli atti che possono causare danni ed inoltre  per esempio coricarsi nelle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone, svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, buttare i rifiuti fuori dai cestini e stare nei giardini pubblici recintati oltre l’orario di chiusura. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa. 25 a  150 euro e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi); verde privato (in conformità al Codice della strada, quando nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o piantagioni i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di mantenere alberi e siepi in condizioni da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione); pulizia dei fossati (vanno mantenuti da privanti che ne usufruiscono in condizioni di funzionalità ed efficienza per  garantire il completo deflusso delle acque, pulizia deve essere effettuata almeno due volte l’anno  entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre).

 

Il titolo tre si occupa della tutela della quiete pubblica e privata e disciplina le attività rumorose nei locali pubblici e cantieri (per esempio, i macchinari industriali devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso, in fasce orarie sotto espressamente determinate,  nell’esercizio di attività, anche in se non rumorose, in orario notturno, come ad quelle dei pubblici esercizi si devono evitare disturbo anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali, nel conferimento dei rifiuti ed è vietata la musica e la tv dalle ore 24 alle ore 7 salvo espressa autorizzazione, deroga concessa ovviamente ai cantieri edili o stradali necessari al ripristino urgente delle erogazioni dei servizi di pubblica utilità o in situazioni di pericolo, le violazioni comportano sanzioni. 77 a 462 euro) e nelle abitazioni private, dove non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo (tv, radio, pc ad alto volume, elettrodomestici vari), che producono rumore o vibrazioni, prima delle ore 7 e dopo le ore 22 (le sanzione vanno da 50 a 300euro)

 

 

In tutto il territorio comunale è vietato l'uso di strumenti musicali e apparecchi sonori dalle ore 24 alle ore 7 e  dalle ore 12alle ore 15, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo. Dalle ore 24 alle ore 7 è  vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo.  L’attività rumorosa connessa agli spettacoli viaggianti, non inseriti in manifestazioni temporanee, è consentita dalle ore 9 alle 23 durante l’ora solare  e dalle ore 9 alle ore 24 durante l’ora legale, per i circhi l’attività rumorosa è consentita fino alle ore 24.  

Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali non possono funzionare dopo le ore 23 e fino alle 8.

 

I dispositivi acustici antifurto in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. Chi utilizza dispositivi acustici antifurto, in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a rendere noti alla Polizia locale i dati e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Nel caso di antifurto installati sui veicoli che creano inopportunamente disagio alla collettività è possibile il traino del veicolo in idoneo luogo di custodia per consentirne la disattivazione. Le spese sostenute dalla sono a carico del trasgressore e la violazione comporta una sanzione da 25 a 150 oltre le spese.

 

L’articolo 31 disciplina l’uso di macchine da giardino il cui uso se rumoroso è consentito nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15.00 alle 20 e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

 

Il Regolamento limita l’uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”  il cui uso è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro dei centri abitati ed ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nel perimetro e dalle ore 23 alle 7 e con un intervallo di tempo tra una emissione e l’altra non inferiore a 5 minuti. E’ vietato l’impiego dei dispositivi ad onde d’urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni, esclusi quelli di proprietà dei fruitori, e dall’1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l’anno.

 

 

Il titolo IV si occupa delle occupazioni e delle esposizioni

 

In sostanza, qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale.

 

L’installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal Regolamento edilizio comunale.

Le strutture sporgenti devono essere conservate in stato di decoro e pulizia e devono essere  rimosse in caso di pioggia, neve o vento forti  e se interferenti in caso di fiere, mercati e manifestazioni pubbliche.

 

 

 

L’articolo 38 disciplina la distribuzione di materiale pubblicitario che è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette postali. E’ vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario sull’area pubblica ed è vietato porre pubblicità sui veicoli in sosta. Chi organizza il volantinaggio fuori dalle regole è soggetto alla sanzione di una somma da 100 a 600 euro.

 

La sosta di circhi e degli altri spettacoli viaggianti, sostare le roulottes, è ammessa solamente negli spazi appositamente destinati dal comune e valgono le norme stabilite dai Regolamenti comunali per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e al termine dell’occupazione, l’area deve essere lasciata pulita. La violazione comporta la sanzione da 25 a 150 euro.

 

La sosta dei nomadi potrà essere consentita solamente negli appositi spazi eventualmente individuati con deliberazione di Giunta. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare eccezionalmente la sosta, indicando nell’autorizzazione scritta il luogo in cui la sosta è consentita e la durata massima della sosta.

 

E’ vietato il campeggio fuori dalle aree appositamente attrezzate ed è vietato lo scarico delle acque chiare e luride dei mezzi in transito o in sosta fuori delle stesse aree. La relativa sanzione va da  50 a 300 euro con  l’obbligo del ripristino dei luoghi.

 

Il titolo V si occupa del mantenimento, della protezione e della tutela degli animali

 

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose e devono garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. Le violazioni comportano una sanzione da  50, e 300 euro con l’obbligo di adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie.

 

Sul suolo pubblico sono vietati la pulizia delle gabbie dei volatili, tosare, ferrare, strigliare o lavare animali, lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla. E’ vietato offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco.

 

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

 

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell’anno.

 

Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l’obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta, devono avere con sé, e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani. E’ proibito l’accesso dei cani, anche se condotti al guinzaglio e museruola, nei settori destinati a giochi per bambini. Se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. Le violazioni comportano una sanzione da  25 a 150 euro , con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

 

 

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato e la relativa sanzione va da 50 a 300 euro.

Gli allevamenti avicoli, anche se di tipo familiare, devono essere registrati al Dipartimento Veterinario ai fini di profilassi della patologia aviaria, e quelli situati all’aperto devono essere recintati.

 

 

Il capitolo V si occupa di varie altre attività

 

 

 Accensione di fuochi

 

E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate e ripe, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E’ fatta salva l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa di settore. E’ sempre vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dalle stradee dalle abitazioni.  L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche non appositamente attrezzate.  Le violazioni comportano sanzioni variabili 25 a 400 euro.

 

 

Lavavetri e simili

 

E’vietato svolgere l’attività di lavavetri o altre attività similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali. E’ inoltre vietato effettuare la vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali.

Le violazioni una sanzione da 50 e 300 e può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai fini della confisca, del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività.

 

Mestieri artistici

 

L’attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini sul suolo pubblico non è soggetta ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici ma chi le esercita deve osservare la massima diligenza per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale. L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo, a parte che nel caso di partecipazione ad una manifestazione regolarmente autorizzata.

 

Negozi e articoli per soli adulti

 

La vendita di articoli erotici riservata esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentono la necessaria riservatezza, che abbiano l’ingresso distante almeno 100 metri da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere all’interno del locale i prodotti messi in vendita.

 

 Accattonaggio

 

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti e sono anche vietate tutte le richieste di denaro per prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse.

E’ vietato utilizzare nell’accattonaggio utilizzare cuccioli da svezzare o animali in stato di incuria o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti: la violazione di questo comma  comporta anche il ricovero dell’animale presso il canile o altre strutture adeguate.

 

Raccolte a scopo benefico

 

Le raccolte a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate, salvo autorizzazione del Comune, comunque non sono ammesse nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti e durante le operazioni di raccolta è vietato importunare o comunque disturbare le persone: la violazione prevede una sanzione da 50 a 300 euro.

 

Raccolte di materiali ed offerte di beneficenza

 

La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta al procedimento indicato dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni riconosciuti con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’associazionismo e volontariato o Onlus. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal

 

Artisti di strada

 

Giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist che svolgono la loro attività in strada sono soggetti alle minuziose disposizioni che riguardano la durata e i posti occupati, gli strumenti utilizzati, le modalità, gli orari, ecc.

Lo  skater e lo writer possono avere svolti solamente in aree eventualmente individuate dal Comue.

 

Operatori del proprio ingegno

 

Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari,  scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, con la richiesta per la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale, ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

Giochi di abilità

 

Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso,  è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l’esecuzione il denaro.

 

Contrassegni del Comune

 

E’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta del Comune o senza un accordo.

 

 

Immagini

Ultimo aggiornamento: