Descrizione

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ANNO 2014

 

ISTITUZIONE

È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La TASI, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali e finanzia in particolare i servizi indivisibili, individuati nel regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. N. 26/2014 e deliberazione N. 29/2014 che ne ha stabilito le aliquote.

 

IMMOBILI E SOGGETTI PASSIVI

 

IMMOBILI SOGGETTI A TASI

 

- Fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale

- Aree edificabili

Definizione di fabbricati, abitazione principale e aree fabbricabili: è la medesima prevista ai fini IMU.

Immobili esclusi da TASI: terreni agricoli, in ogni caso.

 

SOGGETTI PASSIVI

 

La TASI è dovuta dai seguenti soggetti passivi:

· Possessori o detentori di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili.

· Assegnatario dell’ex casa coniugale;

· Locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);

· Soggetto che gestisce i servizi comuni, per i locali e le aree scoperte di uso comune in multiproprietà e per i centri commerciali integrati;

· Occupante, nella misura del 10%, nel caso in cui sia diverso dal proprietario. Esempio: nel caso in cui un soggetto proprietario conceda in locazione un immobile ad un altro soggetto, quest’ultimo (occupante) dovrà versare la quota del 10%, mentre la restante quota del 90% resta in capo al proprietario. La ripartizione tra occupante e proprietario non si applica nel caso in cui anche solo uno dei comproprietari sia anche occupante. In tal caso, la Tasi, è dovuta interamente dal proprietario.

 

NOTA BENE: L’importo minimo (annuo) al di sotto del quale non è dovuta l’imposta è di Euro 12,00=.

 

VERSAMENTI

SCADENZE

Il versamento per l’anno 2014 deve essere effettuato alle scadenze e nelle misure di seguito riportate:

ACCONTO

SALDO

SCADENZA

MISURA

SCADENZA

MISURA

16 Ottobre 2014

50% applicando le

aliquote e le

detrazioni stabilite

dal Comune con

deliberazione del

Consiglio Comunale n.29 del 31/07/2014

16 Dicembre 2014

50% applicando le

aliquote e le

detrazioni stabilite

dal Comune (*)

 

 

Si ricorda che la TASI si versa direttamente nell’anno di competenza del tributo

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.

 

TIPOLOGIA

RENDITA  CATASTALE

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Immobili (escl. Fabbr. Rurali ad uso strumentale)

Tutte le categorie

1,5 per mille

Non previste

Fabbricati Rurali ad uso strumentale

D/10 e A/6 (di norma)

1,0 per mille

Non previste

Aree Edificabili

G.C N.14/2014

1,5 per mille

Non previste

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO

 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso qualunque  sportello bancario e presso gli uffici postali.

Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Busca  è B285.

 

Di seguito vengono indicati i codici tributo da indicare nel modello F24:

 

CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso

strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.

639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3961

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L.

n. 147/2013 e succ. modif.

 

 

3992

TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ.

modif. – INTERESSI

3963

TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ.

modif. – SANZIONI

 

I modelli F24 sono in distribuzione presso gli sportelli bancari e postali, e in formato elettronico sul sito internet del Comune di Busca (www.comune.busca.cn.it – Tasse e tributi – TASI o IMU) e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

 

Importo minimo: non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all’importo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate.

 

Arrotondamento: l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

 

COME SI CALCOLA IL TRIBUTO

Calcolo TASI 2014

 

Per l’assolvimento del tributo,  si auspica che i cittadini/contribuenti, continuino ad avvalersi dei referenti abituali  (Commercialisti, CAF, Associazioni di categorie….etc ..etc..) che già hanno provveduto al  calcolo dell’ IMU,  essendo le due basi imponibili identiche.

 

Supporto offerto dal Comune ai contribuenti

 

SPORTELLO TASI: L’Ufficio Tributi, nella sua sede di Busca in Via Cavour 28, (1° piano)  attiverà uno sportello TASI (per informazioni telefonare ai numeri  0171/948610 – 0171/948612) che supporta i contribuenti che non si avvalgono di commercialisti, CAF,  associazioni di categoria,  nel calcolo della TASI e nella compilazione del modello di versamento F24  (compatibilmente con l’attendibilità e la rispondenza dei dati catastali in possesso dell’amministrazione)  nei seguenti orari:

 

DAL 22 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2014:

- mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12

- pomeriggio: mercoledì  dalle 14 alle 17,00.

 

SPORTELLO  “AD ISTANZA” : E’ possibile richiedere la compilazione del modello F24 per il pagamento di TASI rilasciando i propri dati, completi di numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail). A seguito di tale richiesta, dopo qualche giorno il contribuente riceverà il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento, scegliendo tra le seguenti modalità di ritiro/ricezione:

- ritiro presso lo Sportello attivato per la consegna.

- ricezione alla propria casella di posta elettronica (e-mail).

Orari Sportello: gli stessi sopra indicati.

 

ONLINE (a partire dal 1 Settembre 2014):

 

tramite il sito internet del Comune di Busca. L’ufficio tributi ha predisposto sul sito comunale  www.comune.busca.cn.it  uno strumento utile  per il calcolo dell’imposta, IMU/TASI e la stampa del modello F24 in completa autonomia cliccando sul link sotto riportato.

 

Sono presenti due procedure, utilizzabili a scelta dell’utente: la prima prevede l’inserimento di tutti i dati a cura dell’utente mentre la seconda, previa registrazione al sistema, propone automaticamente i dati risultanti all’Ufficio Tributi. In entrambi i casi il servizio è gratuito per gli utenti.

Il metodo di calcolo è analogo a quello applicato per l’IMU.

Per calcolare la TASI occorre innanzitutto, determinare il valore imponibile dell’immobile (*), sul quale si calcolerà l’aliquota prevista per le varie tipologie. L’imposta lorda, va rapportata ai mesi e alle percentuali di possesso. (Per la TASI non sono state previste detrazioni).

 

(*): Il valore imponibile viene determinato applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

 

MOLTIPLICATORI FABBRICATI

(da applicare sulla rendita catastale rivalutata del 5%, per determinare il valore imponibile):

 

CATEGORIE CATASTALI

MOLTIPLICATORE

A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7

160

B, C/3, C/4 e C/5

140

A/10 – D/5

80

D (tranne D/5)

65

C/1

55

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

 

TIPOLOGIE IMPOSITIVE ESCLUSE O

ESENTI DALLA TASI

Sono escluse/esenti dal pagamento della TASI:

 

- terreni agricoli

 

- immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

 

- rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;

 

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

 

- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

 

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

 

- fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

 

- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

 

- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

DICHIARAZIONI

 

Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sintesi, sono sollevate dall’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU le variazioni per le quali è stata presentata denuncia ai fini catastali e/o in Conservatoria, ossia tutte quelle modifiche inserite nel Modello Unico Informatico (MUI). Per i dettagli dei casi in cui vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, consultare l’informativa di detta imposta.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo.

Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida

dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per

applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nel caso in cui sia un soggetto non proprietario

dell’immobile, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, deve essere presentata la dichiarazione, utilizzando:

- per i proprietari: il modello ministeriale, in distribuzione presso l’ufficio Tributi, o scaricabile dai siti internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e del Comune di Busca (www.comune.busca.cn.it – Tasse e Tributi - IMU);

- per gli occupanti: il modello messo a disposizione dal Comune di Busca ai fini Tari.

 

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve pervenire al Comune nel quale insistono gli immobili con le seguenti modalità:

- consegna diretta all’Ufficio Tributi;

- spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandato senza ricevuta di ritorno,

all’Ufficio Tributi del Comune (Via Cavour 28 12022 Busca), riportando sulla busta la

dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento;

- invio tramite posta certificata all’indirizzo:  segreteria@cert.busca.gov.it

 

Contatti

Ragioneria e Tributi

Via Cavour 28 - 12022 Busca (CN)

Telefono: 0171948609

E-mail: ragioneria.tributi@comune.busca.cn.it

avatar